Bonus Facciate 90% ed Ecobonus 110%

Dal 1° gennaio 2020 il nuovo Bonus Facciate garantisce un Super Sconto fiscale del 90% per il miglioramento e l’abbellimento delle facciate di case ed edifici condominiali.

Una importante Novità di questa Manovra Finanziaria 2020 che ora affronteremo più nel dettaglio.

Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.

esenzione cosap Leini

Aggiornamento importante

Comune di Leini: Esenzione COSAP

Nel Comune di Leini è stata prevista da parte della amministrazione comunale, in relazione alla Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge dì Bilancio 2020 nei commi dal 219 al 224 cd Bonus Facciate), per tutto il 2020, in deroga a quanto previsto dal Regolamento Comunale COSAP, l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico.

Un nuovo importante Sgravio Fiscale che si va ad aggiungere ai Nuovi Incentivi BONUS FACCIATE 90% ed ECOBONUS 110% oltre che agli incentivi già vigenti a beneficio delle opere di rifacimento, ristrutturazione e riqualificazione energetica.

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Ecobonus 110%, la novità in arrivo con il Decreto Rilancio

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa beneficeranno di ecobonus e sismabonus al 110%, a condizione che si realizzino maxi-interventi e che si migliori la classe energetica.

L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.

È questo, in sintesi, il superbonus edilizia messo in campo dal Governo nel Decreto Rilancio approvato stasera dal Consiglio dei Ministri.

Cappotto Termico

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Tale detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017);

Superbonus 110%, prima casa e condomini

Il superbonus 110% si applica agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

Sconto in fattura e cessione del credito

Per gli interventi beneficiari del nuovo superbonus 110%, in alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, o per la trasformazione in un credito di imposta. Il decreto introduce l’obbligo per il contribuente di acquisire il “visto di conformità”.

Bonus Facciate 90% ed Ecobonus 110%

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    Se i lavori di rifacimento della facciata non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, i lavori stessi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90.

    Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al Bonus facciate gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

    Infine, ricordiamo che il Bonus facciate è ripartito in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

    Chi può accedere alla Detrazione

    • il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio
    • il titolare di un diritto reale di godimento (ad es. l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione)
    • l’Inquilino
    • il comodatario
    • i soci di cooperative divise e indivise
    • i soci delle società semplici
    • gli imprenditori individuali, ma solo per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce

    Inoltre hanno diritto al bonus facciate anche...

    • il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento
    • il componente dell’unione civile
    • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
    • il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato

    Purchè sostengano effettivamente le spese e siano documentare sulle fatture e sui bonifici.

    Bonus anche per tinteggiatura facciate di case indipendenti e villette

    Il Bonus Facciate potrà essere usufruito anche nel caso di singoli immobili di proprietà privata. Non ci sono, infatti, limiti da questo punto di vista. Sarà quindi possibile anche ridipingere la facciata esterna della propria villetta con la maxi detrazione, anche se non si cambia il colore. Con la normativa attuale, invece, la detrazione per gli esterni degli immobili diversi dai condomini è ammessa solo se si cambiano colori o materiali, perché altrimenti si rientra nella manutenzione ordinaria. Il Bonus Facciate, invece, è riconosciuto anche se non si cambiano colori.

    COSA BISOGNA SAPERE

    Quali lavori rientrano?

    I lavori incentivati di recupero o restauro della facciata riguardano le spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinario sulle strutture opache della facciata; nello specifico sono incentivati:

    • gli interventi sulle strutture opache della facciata
    • i lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi
    • pulitura della facciata
    • rifacimento dell’intonaco inferiore o uguale al 10% della superficie della facciata
    • cappotti termici inferiore o uguale al 10% della superficie della facciata (oltre si ha diritto ad eco-bonus)
    • tinteggiatura esterna dell’edificio

    Bonus tinteggiatura facciate, recupero e restauro con maxi detrazione

    Il testo aggiunge un comma all’articolo 16 del decreto 63/2013 che contiene la proroga delle detrazioni per la casa. A queste si aggiunge, per il prossimo anno, una detrazione del 90 per cento per le spese relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. Quindi la detrazione non “cannibalizza” le agevolazioni già previste per chi decide di fare un capotto termico o interventi di risparmio energetico, ma si aggiunge a queste, offrendo così ai condomini un’opportunità di risparmio in più.

    Bonus facciate, nessun massimale di spesa previsto

    Proprio per questo le stesse norme stabiliscono che per il Bonus Facciate non si applicano i limiti massimi di spesa in vigore per le altre detrazioni. Si potrà quindi aggiungere anche questa spesa in più e quindi, anche in caso di altri interventi in corso, non ci sarà il rischio di perdere la detrazione. Sarà infatti possibile suddividere le spese tra i vari interventi in modo da ottenere il massimo dall’agevolazione.

    Bonus facciate + altre detrazioni: si può fare

    Il Bonus facciate non sarà in conflitto con ecobonus per il risparmio energetico e bonus ristrutturazioni.Si potrà tinteggiare la facciata ed eseguire interventi che rientrano nell’ecobonus e usufruire di tutte e due le detrazioni.

    Solo per il 2020

    Il Bonus facciate è limitato al 2020 perchè bisogna valutare come funzionerà, quanti ne usufruiranno e quanto costerà. L’intenzione è dare un impulso immediato all’economia. La copertura è, infatti, calcolata su una determinata percentuale di edifici. Il bonus partirà dal primo gennaio 2020 e sarà immediatamente applicabile.